Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Ad eccezione degli assegni bancari al portatore, qualsiasi assegno bancario, emesso in un paese e pagabile in un altro paese oppure in una parte
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L'assegno emesso all'estero ha gli stessi effetti in quanto questi siano ammessi dalla legge del luogo in cui l'assegno è stato emesso.
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Il vaglia cambiario emesso dalla Banca d'Italia è un titolo di credito all'ordine, pagabile a vista presso qualsiasi filiale della Banca stessa.
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Il vaglia cambiario, se l'Istituto ne sia richiesto, deve essere emesso con la clausola « non trasferibile » con gli effetti di cui all'art. 43.
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ricorrente ed al rappresentante dell'istituto, dinanzi al tribunale che ha emesso il decreto o, nel caso di decreto emesso dal pretore, dinanzi al
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filiale del Banco, emesso a madre e figlia.
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Il decreto deve essere notiticato alla filiale dell'Istituto esistente nel luogo in cui trovasi il tribunale che ha emesso il decreto, affinchè, a
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L'assegno bancario è tratto su un banchiere. Tuttavia il titolo emesso e pagabile fuori del territorio del Regno o di territori soggetti alla
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In mancanza di queste o di ogni altra indicazione, l'assegno bancario è pagabile nel luogo in cui è stato emesso, e, se in esso non vi è uno
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Nel caso di assegno bancario emesso colla clausola « non trasferibile » non si fa luogo ad ammortamento ma il prenditore ha diritto di ottenere a
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L'assegno bancario libero della Banca d'Italia è un titolo di credito all'ordine emesso, per conto dell'Istituto, e contro versamento del
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a vista una somma determinata; 3° l'indicazione del prenditore; 4° l'indicazione della data e del luogo nel quale l'assegno circolare è emesso; 5° la
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L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine emesso da un istituto di credito, a ciò autorizzato dall'autorità competente, per somme che
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L'assegno bancario non può essere emesso se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario, dei quali abbia diritto di disporre per
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Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un assegno circolare emesso con la clausola « non trasferibile » non si fa luogo alla procedura
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L'assegno bancario emesso in un paese diverso da quello nel quale è pagabile deve essere presentato entro il termine di venti giorni o di sessanta
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in cui il vaglia è emesso; 5° la sottoscrizione dell'Istituto.
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inoltre la indicazione, a timbro, del corrispondente che lo ha emesso.
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Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un vaglia cambiario emesso con la clausola « non trasferibile », non si fa luogo alla procedura
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L'assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni se è pagabile nello stesso comune in cui fu emesso; di quindici
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L'assegno bancario emesso con la clausola « non trasferibile » non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel
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luogo di pagamento; 5° l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso; 6° la sottoscrizione di colui che emette l'assegno
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senza che presso il trattario esista la somma sufficiente, ovvero, dopo averlo emesso e prima della scadenza dei termini fissati per la sua